Il marchio “Prodotti di Qualità Puglia” è un marchio di qualità collettivo comunitario con indicazione di origine. Il marchio garantisce la qualità e l’origine del prodotto.
Il Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti di Qualità” è di proprietà della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009. Il marchio può essere concesso in uso a tutti i produttori dell’Unione Europea per le produzioni agroalimentari aderenti ai regimi di qualità riconosciuti dall’Unione Europeo (DOP, IGP) e dalla Regione Puglia (RQR).
Per i prodotti DOP, IGP si può chiedere direttamente la concessione d’uso del marchio collettivo con indicazione d’origine “Prodotti di Qualità Puglia” e sono ritenuti validi i sistemi di controllo eseguiti dagli OdC designati dal MIPAAF e vigilati dallo stesso.
Per gli altri prodotti agro-alimentari (non inclusi tra i DOP, IGP) la richiesta di concessione d’uso comporta la contestuale adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) e l’assoggettamento al sistema di controllo e di vigilanza istituito dalla Regione Puglia. La concessione d’uso del marchio non prevede in tal caso l’indicazione d’origine ma la dicitura “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”.
FINALITÀ
La Regione Puglia con il marchio “Prodotti di Qualità Puglia” intende:
- valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato;
- portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, le caratteristiche qualitative dei prodotti e dei servizi contrassegnati dal marchio che partecipano al sistema di qualità alimentare riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi del reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.
Il marchio risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato.
Il marchio trasmette il messaggio principale d’indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d’indicazione d’origine del medesimo.
Il marchio assicura una tracciabilità completa dei prodotti.
CONCESSIONE D’USO
Il marchio “Prodotti di Qualità Puglia” può essere concesso in uso a tutti i produttori dell’Unione Europea per i prodotti e servizi agricoli ed alimentari, che conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell’Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.
La concessione dell’utilizzo del marchio “Prodotti di Qualità Puglia” è disciplinata da quanto previsto dal regolamento d’uso del Marchio approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012.
LOGO DEL MARCHIO
Gli elementi d’origine indicati nella parte in basso nel marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d’origine.
SOGGETTO TITOLARE
Il marchio è di proprietà della Regione Puglia.
Le competenze della Regione Puglia sono esercitate dall’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.
PRODOTTI E SERVIZI
Rientrano tra i prodotti:
- i prodotti agricoli e alimentari regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall’Unione Europea (DOP e IGP);
- i prodotti agricoli e alimentari che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, per i quali sono definite schede tecniche di prodotto che prevedono criteri e norme rigorose e specifiche tali da garantire una qualità del prodotto significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituite dalla legislazione europea o nazionale e comprendenti le seguenti disposizioni:
a) il nome dei prodotti o servizi;
b) la descrizione dei prodotti;
c) i criteri di qualità previsti per le varie categorie di prodotti;
d) le disposizioni relative ai controlli;
e) le sanzioni;
f) le modalità di applicazione del marchio;
g) l’individuazione degli organismi di controllo indipendenti e, incaricati di eseguire i controlli.
Rientrano tra i servizi:
- i servizi di ristorazione per la somministrazione dei prodotti a marchio “Prodotti di Qualità Puglia”.
PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ
La qualità dei prodotti e servizi agricoli e alimentari contrassegnati dal marchio è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.
Il programma di controllo per i prodotti regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall’Unione Europea è eseguito dall’organismo di controllo designato ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il programma di controllo per i prodotti e servizi che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 è eseguito da organismi di controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell’Elenco Regionale degli O.d.C.
Il piano di controllo è attuato in osservanza delle schede tecniche di prodotto previste per le varie categorie di prodotti.
La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di vigilanza sull’OdC incaricato.
Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti.
Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati Membri.