Lo statuto del Consorzio – Titolo II
TITOLO IIART. 4 (Consorziati)Assume la qualità di consorziato l’impresa del settore produzione di vino, di spumanti e di distillati.A tal fine, l’impresa che intende partecipare al consorzio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti necessari all’ammissione. Ogni aspirante consorziato deve godere di ottima reputazione ed essere pienamente consapevole dei compiti, degli oneri e dei doveri che comporta l’appartenenza al consorzio. L’ammissione è subordinata alla approvazione del consiglio d’amministrazione, che, sulla base del regolamento approvato dall’assemblea, valuterà i requisiti e deciderà sull’ammissibilità del nuovo consorziato. Ricevuta l’approvazione del Consiglio, l’ammissione si perfeziona con l’accettazione, da parte del richiedente, del presente contratto e la presentazione della ricevuta attestante il pagamento della quota d’ingresso e della quota annuale.ART. 5 (Autonomia delle imprese consorziate)Le imprese consorziate conservano la loro piena autonomia e ciascuna assume a proprio diretto carico l’intero rischio delle perdite e dei ricavi derivanti dall’esercizio degli scopi sociali di ciascuna.Fermo il disposto dell’art. 2605 c.c. è pertanto esclusa ogni ingerenza del Consorzio nelle attività svolte in proprio dalle imprese consorziate. La forma di costituzione e la natura giuridica delle imprese consorziate sono irrilevanti nei riguardi del consorzio purché compatibili con le leggi dello Stato e con lo scopo del Consorzio ed a condizione che il contenuto dei loro statuti non sia in contrasto con il presente contratto.ART. 6 (Quote e fondo consortile)I consorziati si obbligano a versare entro il 31 gennaio di ogni anno un importo in Euro determinato dal consiglio di amministrazione. L’ammontare degli importi versati, incluso il versamento per l’ammissione a consorziato, costituiscono il fondo consortile. Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo.
