Lo statuto del Consorzio – Titolo IV

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TITOLO IV – PATRIMONIOART. 14 (Situazione patrimoniale)L’esercizio del consorzio ha la durata di dodici mesi  e  si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio d’amministrazione redige la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, la sottopone per l’approvazione all’assemblea e  la deposita presso il Registro delle Imprese.Art. 15 (Recesso del consorziato)Hanno facoltà di recedere i consorziati che non hanno consentito alle deliberazioni dell’assemblea riguardanti il cambiamento dell’oggetto del consorzio. Il diritto di recesso si esercita mediante dichiarazione da comunicarsi al Presidente del Consorzio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro 10 giorni   dalla data della deliberazione che legittima il recesso stesso.  Il recesso ha effetto immediato.ART. 16 (Esclusione del consorziato)Sono esclusi di diritto i consorziati dichiarati falliti, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda consorziata l’acquirente subentra nel contratto di consorzio dal momento della notifica dell’atto di cessione al Consiglio d’amministrazione. Peraltro, qualora sussista  giusta causa, l’Assemblea dei consorziati, in caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi, può deliberare entro un mese dal ricevimento della notizia dell’avvenuto trasferimento l’esclusione dell’acquirente dal Consorzio. È inoltre escluso dal Consorzio, su delibera Consiglio d’amministrazione, il consorziato il quale:1. abbia perduto anche un solo dei requisiti per l’ammissione al Consorzio;2. abbia costretto il Consorzio a richiedere l’adempimento delle obbligazioni da lui contratte verso il Consorzio mediante atti giudiziari;3. non esegua il pagamento delle quote nonostante la messa in mora;4. si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e conto nei confronti di terzi;5. non rispetti i regolamenti interni, nonostante sia stato diffidato già per due volte dal consiglio d’amministrazione;6. in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Consorzio.Il consorziato recedente o escluso ha diritto, previa deduzione di ogni debito di qualsiasi natura verso il Consorzio, al rimborso del valore della quota di iscrizione versata, senza partecipazione alcuna al fondo di riserva.Se il Consorzio avesse subito perdite, il rimborso avrà luogo con la deduzione della parte a carico del socio receduto o escluso.L’esclusione deve essere comunicata al consorziato entro quindici (15) giorni dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.L’esclusione può essere impugnata, con effetto sospensivo della stessa, ai sensi del successivo art. 19.