Lo statuto del Consorzio – Titolo V
TITOLO V – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALIART. 17 (Liquidazione)Deliberato lo scioglimento, l’Assemblea nomina un liquidatore per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione del Consorzio, rappresentandolo anche in giudizio con i più ampi poteri di transigere e concordare le pendenze attive e passive.Compiuta la liquidazione, quanto residuato dal fondo consortile e dal fondo di riserva è ripartito fra le imprese consorziate in ragione delle quote sottoscritte.ART. 18 (Scioglimento del Consorzio)Il Consorzio si scioglie:a)per il decorso di tempo stabilito per la sua durata;b)per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;c) per volontà unanime dei consorziati;d) per deliberazione dei consorziati presa con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati se sussiste una giusta causa;e) per altre cause di legge;f) quando il numero dei consorziati scende al di sotto di 5;L’assemblea dei consorziati dichiara lo scioglimento del Consorzio e nomina il liquidatore che provvede alla liquidazione del consorzio e del fondo consortile.In mancanza, il liquidatore è nominato dal Consiglio d’amministrazione. I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione, possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile e procedere a transazioni. Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio. Una volta compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore redige il rendiconto finale e ripartisce l’eventuale residuo attivo tra i consorziati.ART. 19 (Clausola compromissoria)Ogni controversia che dovesse insorgere tra i consorziati relativamente al presente contratto di consorzio o dal rapporto da esso avente origine sarà demandato al giudizio esclusivo e inappellabile della camera arbitrale istituita presso la Camera di commercio di Bari.ART. 20 (Riservatezza su dati e notizie)Tutti i consorziati si obbligano a non divulgare, se non nei casi e nei limiti previsti dalla legge, dati e notizie riguardanti il Consorzio e di cui siano comunque venuti a conoscenza.
